Art. 1.
(Princìpi sulla produzione del diritto dell'ambiente).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi in tema di tutela dell'ambiente in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44 della Costituzione e nel rispetto del Trattato che istituisce la Comunità europea.
      2. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi della presente legge, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni, assicurando comunque l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa in materia di politica ambientale della Unione europea.
      3. L'adeguamento al diritto comunitario della normativa in materia di ambiente si informa alle disposizioni stabilite dalla presente legge.
      4. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme generali regolatrici della materia nell'adozione degli atti normativi, degli atti di indirizzo e coordinamento e dei provvedimenti di natura contingibile e urgente.

 

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      5. I princìpi desumibili dalla presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Tali princìpi costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.